Detrazioni fiscali 50% 65%

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 le seguenti detrazioni

50% - ristrutturazioni edilizie “limite massimo di spesa €. 96.000,00”

  • Caldaia a condensazione di classe A o superiore

Per gli apparecchi seguenti, la detrazione del 50% può essere richiesta solo nel caso gli stessi siano inseriti in un contesto di ristrutturazione edilizia dell’immobile:

  • Caldaia a camera aperta
  • Climatizzatori con classe non inferiore ad A+
  • Scaldabagni a gas

65% - interventi di efficientamento energetico “limite massimo di spesa €. 96.000,00”

  • caldaia a condensazione di classe A o superiore dotata di sistema di termoregolazione evoluto (classe V, VI, VIII)

Per richiedere la detrazione del 50% o del 65%, il pagamento deve avvenire solo con bonifico bancario e/o postale, indicando la dicitura corretta per la quale viene richiesta.

Per completare la procedura che consente l’accesso alla detrazione fiscale del 50% o del 65%,

è necessario effettuare la registrazione dell’impianto termico installato sulportale ENEA (es. caldaia condensazione di classe A o superiore dotata di sistema di termoregolazione evoluto tipo, classe V, VI, VIII, ecc.).

Con il codice “CPID” che ENEA rilascerà al termine della registrazione, la fattura e il bonifico eseguito, il richiedente potrà recarsi c/o un CAF oppure da un commercialista per procedere alla registrazione della detrazione fiscale.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento, potrete ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

  • la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
  • siate in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

 

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

La detrazione la può richiedere solo chi sostiene realmente le spese, e possono essere ad esempio:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
  • occupanti con regolare contratto di locazione;
  • un familiare convivente del possessore o detentore dell’ immobile oggetto dell’intervento, purchè sostenga le spese e siano intestati a lui sia le fatture che il bonifico.

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni semplificati e ridotti.

In particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al “Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate” e non è più necessario indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dall’ impresa che esegue i lavori.

Consultate “Agenzia delle Entrate”


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